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Sez. 2, Sentenza n. 761 del 06/03/1976 (Rv. 379417 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTERROGATORIO - DOMANDE DI CHIARIMENTO - FACOLTA DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379417-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTERROGATORIO - DOMANDE DI CHIARIMENTO - FACOLTA DEL GIUDICE - LIMITI.*

La facolta, attribuita al giudice dall'art 253 cod proc civ, di rivolgere al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, puo esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicche e da escludere che la genericita o l'incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in Sede di espletamento della prova, mediante Esercizio della facolta di cui alla norma citata. (V 1912/70, mass n 347926; (V 1988/62, mass n 253120).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)