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Sez. 4, Sentenza n. 10894 del 18/03/1982 Ud. (dep. 17/11/1982) Rv. 156156 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE CAUTELA - LUOGO FUORI DELLA SEDE STRADALE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156156-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE CAUTELA - LUOGO FUORI DELLA SEDE STRADALE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO.*

La manovra di retromarcia di un veicolo, di per sè pericolosa non solo per gli altri veicoli che possono sopraggiungere da tergo, ma anche per le persone che vengano a trovarsi dietro al veicolo stesso, impone al conducente l'Obbligo di una speciale attenzione e cautela in qualsiasi situazione di luogo e quindi anche fuori della Sede stradale. (fattispecie relativa ad omicidio colposo cagionato da imprudente manovra di retromarcia di una macchina agricola). (V mass n 135941; (V mass n 152265).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)