Sez. 2, Sentenza n. 5151 del 23/08/1986 (Rv. 447771 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - VENDITA - DESIGNAZIONE CONTRATTUALE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - LIMITI DI EFFICACIA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - VENDITA - DESIGNAZIONE CONTRATTUALE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO DI PAGAMENTO DEL PREZZO - LIMITI DI EFFICACIA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da Azione giudiziale del venditore, riprende vigore la regola generale secondo cui il pagamento va effettuato al domicilio del creditore. (Conf 3209/73, mass n 367035).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)