Sez. 3, Sentenza n. 3209 del 26/11/1973 (Rv. 367035 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE SUL LOCUS SOLUTIONIS - VALIDITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI - INADEMPIMENTO - RIPRISTINO DEL LOCUS SOLUTIONIS LEGALE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE SUL LOCUS SOLUTIONIS - VALIDITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI - INADEMPIMENTO - RIPRISTINO DEL LOCUS SOLUTIONIS LEGALE.*
La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'Obbligo di pagamento di una somma di danaro rimane valida soltanto per l'ipotesi dell'adempimento, nel mentre per quella di inadempimento, seguito da Azione giudiziale, riprende vigore sostitutivo il regolamento legale del luogo di pagamento dettato dall'art 1498 cod civ nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore. (Conf 1455/70, mass n 347287).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)