Sez. 3, Sentenza n. 2861 del 30/10/1972 Ud. (dep. 12/04/1973) Rv. 123825 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VERIFICAZIONE IN ITALIA DI PARTE DEL PROCESSO CAUSALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ITALIANO - APPLICABILITA DELLA LEGGE ITALIANA ALL' INTERA AZIONE - FATTISPECIE: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VERIFICAZIONE IN ITALIA DI PARTE DEL PROCESSO CAUSALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ITALIANO - APPLICABILITA DELLA LEGGE ITALIANA ALL' INTERA AZIONE - FATTISPECIE: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.*
Quando parte del processo causale del reato e avvenuta in Italia ad opera dei correi e con essa si e violato il diritto obiettivo italiano, la legge italiana investe l'intera Azione, dovunque questa si sia esaurita. (fattispecie relativa ad associazione per delinquere della quale i promotori e gli organizzatori si trovavano fuori d' Italia, ma nella quale parte dell'Azione si era svolta in Italia ad opera di italiani).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)