diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1791 del 30/07/1984 Cc. (dep. 24/09/1984) Rv. 165648 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VERIFICAZIONE IN ITALIA DI PARTE DEL PROCESSO CAUSALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ITALIANO - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA ALL'INTERA AZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165648-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VERIFICAZIONE IN ITALIA DI PARTE DEL PROCESSO CAUSALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ITALIANO - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA ALL'INTERA AZIONE.*

Quando parte del processo causale del reato - anche compiuta mediante Atti non punibili come tentativi - è avvenuta in Italia, la legge italiana considera il reato come commesso nel proprio territorio nonostante che l'Azione si sia altrove esaurita. (fattispecie relativa ad una tentata truffa in danno di società estera, nella quale parte dell'attività di intermediazione per la falsa operazione commerciale si era svolta in Italia). (V mass n 123825; (V mass n 162655).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)