Sez. L, Sentenza n. 28450 del 28/11/2008 (Rv. 605743 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Fondamento - Limiti- - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 ha esteso l'ambito dei contratti a termine "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, l'accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, aveva previsto la possibilità di contratti a termine sino al 31 gennaio 1998, con successiva proroga al 30 aprile 1998, in ragione della trasformazione giuridica dell'ente e della conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, ed ha dunque escluso la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, negando altresì l'incidenza sul caso in esame dello "jus superveniens" rappresentato dall'art. 21 comma 1 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con mod. dalla legge n. 133 del 2008, trattandosi di norma di natura eccezionale riferibile a violazioni tassativamente determinate e, dunque, non applicabile al di fuori dei casi in essa contemplati).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 21 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)