Sez. L, Sentenza n. 7979 del 27/03/2008 (Rv. 602418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a tempo determinato dei dipendenti postali - Successive al 30 aprile 1998 - Illegittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali - avendo l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, previsto la possibilità di contratti a termine sino al 31 gennaio 1998, con successiva proroga al 30 aprile 1998, in ragione della trasformazione giuridica dell'ente e della conseguente ristrutturazione aziendale - è esclusa la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998. Ciò in quanto l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avendo esteso l'ambito dei contratti a termine autorizzati, e consentito anche alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha legittimato una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, sicchè, laddove l'azienda dopo la trasformazione in s.p.a. si trovi a fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti rientranti nella previsione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, essa può ricorrere ad assunzione di personale straordinario nei soli limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva, con esclusione della legittimità dei contratti stipulati oltre gli stessi.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)