Sez. 3, Sentenza n. 13007 del 30/12/1993 (Rv. 484912 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Accertamento con efficacia di giudicato del diritto del riscattante - Pregiudizialità rispetto all'esercizio del diritto di ripresa o alla domanda di rilascio - Conseguenze.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto
Attesa la natura dichiarativa dell'azione di riscatto esercitata dall'affittuario del fondo rustico, la quale comporta che il riscattante diventi, "ex tunc", proprietario del fondo, e in quanto tale non debba subire gli effetti del diritto di ripresa dell'acquirente estraneo al rapporto agrario e non debba rispondere delle obbligazioni sorte successivamente all'atto di acquisto operato dal terzo in spregio ai suoi diritti di preferenza, l'accertamento con efficacia di giudicato del diritto del riscattante è pregiudiziale rispetto all'esercizio del diritto di ripresa o alla domanda di rilascio da parte dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultima causa va sospesa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)