Sez. U, Sentenza n. 1237 del 21/02/1984 (Rv. 433379 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RESO DAL T.A.R. SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RESO DAL T.A.R. SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In ipotesi in cui il consiglio di stato sia adito con appello avverso il provvedimento reso dal tribunale amministrativo regionale sull'istanza di sospensione dell'atto amministrativo, il regolamento preventivo di giurisdizione, rivolto a sostenere il difetto del potere di sindacare tale provvedimento, in considerazione della sua non impugnabilità, è inammissibile, in quanto la suddetta questione non attiene alla giurisdizione, ma all'osservanza delle norme che disciplinano il procedimento davanti al giudice amministrativo. (V 5367/79, mass n 401950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)