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Sez. U, Sentenza n. 100 del 24/02/1999 (Rv. 523571 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio avanti al Tribunale Amministrativo regionale - Istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - Decisione positiva o negativa sull'istanza - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Con riferimento al giudizio principale - Ammissibilità - Sussistenza - Delibazione della questione di giurisdizione nel provvedimento sull'istanza incidentale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523571-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La pronuncia, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza di sospensione (nella specie accogliendola) sia stata delibata la questione di giurisdizione con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1971 art. 21 com. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)