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Sez. 1, Sentenza n. 8619 del 05/09/1997 (Rv. 507613 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - PROCEDIMENTO | Decreto della Corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo contenente provvedimenti ex artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ. - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507613-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - PROCEDIMENTO

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ., sono espressione di giurisdizione volontaria e non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti sul piano paritario, ma sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori, e sono altresì soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Pertanto, ancorché adottati dalla Corte d'appello, questi provvedimenti, in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus" in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze, con la ulteriore conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)