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Sez. 1, Sentenza n. 11582 del 02/08/2002 (Rv. 558856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di decreto di reintegrazione nella potestà genitoriale adottato dalla corte d'appello in esito al procedimento di reclamo.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, era stato impugnato col detto mezzo il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva reintegrato nella potestà, "ex" art. 332 cod. civ., il padre che ne era stato dichiarato decaduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)