Sez. 3, Sentenza n. 139 del 15/01/1973 (Rv. 361900 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - FACOLTA DELL'ASSICURATO - LIMITI - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - FACOLTA DELL'ASSICURATO - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'articolo 1917 ultimo comma cod civ, secondo cui l'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, puo chiamare in causa l'assicuratore, prevede una facolta, non un Obbligo dell'assicurato, il quale puo proporre la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore quando alla proponibilita della domanda non ostino particolari impedimenti processuali (nella specie, la liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)