Sez. 1, Sentenza n. 4649 del 10/08/1979 (Rv. 401187 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSICURATO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO NON QUALE UNICO AUTORE DEL FATTO ILLECITO MA QUALE RESPONSABILE CON ALTRI DEL DANNO - CHIAMATA IN GARANZIA DELLO ASSICURATORE - AMMISSIBILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSICURATO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO NON QUALE UNICO AUTORE DEL FATTO ILLECITO MA QUALE RESPONSABILE CON ALTRI DEL DANNO - CHIAMATA IN GARANZIA DELLO ASSICURATORE - AMMISSIBILITA.*
La chiamata in garanzia da parte dell'assicurato, convenuto dal danneggiato, nei confronti dell'assicuratore della responsabilita civile, a norma dell'art 1917, quarto comma, cod civ, - sebbene rientri tra i casi di garanzia cosiddetta impropria, nei quali, pur sussistendo un'obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello concernente la causa principale e meramente occasionale ed estrinseco, ed a cui non si applica l'art 106 cod proc civ riguardante la garanzia cosiddetta propria - puo essere esercitata, oltre che nelle ipotesi in cui l'assicuratore, in conformita al patto inserito nel contratto di Assicurazione, abbia concretamente assunto la gestione della lite in favore dello assicurato, anche in quella in cui quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato non quale unico autore del fatto illecito ma quale responsabile, in solido o in alternativa, con altri, del danno. (V 157/76, mass n 378795; (V 3265/73, mass n 367117; (V 1932/73, mass n 365023; (V 139/73, mass n 361900; (V 1431/70, mass n 347232; (V 515/70, mass n 345555; (V 2872/69, mass n 342685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)