Sez. 1, Sentenza n. 716 del 06/02/1986 (Rv. 444274 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTI OBBLIGATORI - ART. 4 LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTI OBBLIGATORI - ART. 4 LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955 n. 692 in tema di sconti obbligatori sui medicinali, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento fra prodotti galenici e specialità medicinali, in quanto il terzo comma di tale norma - anche nel nuovo testo introdotto con l'art. 32 del d.l. n. 745 del 1970, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034 si riferisce espressamente al primo comma dello stesso art. 4, per cui il raggio di estensione dello sconto è identico a quello dell'acquisto diretto previsto in Forma alternativa dalla legge la quale, pertanto, non opera alcuna discriminazione di trattamento; mentre, per quanto riguarda i medicinali di provenienza estera, gli stessi sono soggetti ai medesimi vincoli di quelli nazionali prima di essere posti in commercio. (Conf 5319/83, mass n 430235; (Conf 4637/78, mass n 394307).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)