diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5319 del 09/08/1983 (Rv. 430235 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTI OBBLIGATORI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 692/1955 - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GALENICI E SPECIALITÀ MEDICINALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430235-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTI OBBLIGATORI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 692/1955 - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GALENICI E SPECIALITÀ MEDICINALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 4 agosto 1955 n. 692, in tema di sconti obbligatori sui medicinali per la disparità di trattamento fra galenici e specialità medicinali in quanto il terzo comma di tale norma si riferisce espressamente al primo comma, per il raggio di estensione dello sconto è identico a quello dell'acquisto diretto previsto in Forma alternativa dalla legge, la quale, pertanto, non opera alcuna discriminazione di trattamento; mentre, per quanto riguarda i medicinali di provenienza estera, gli stessi sono soggetti agli stessi vincoli di quelli nazionali prima di essere posti in commercio. (Conf 4637/78, mass n 394304).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)