Sez. U, Sentenza n. 696 del 14/03/1974 (Rv. 368526 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - VIOLAZIONI - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RISPETTIVE CONDIZIONI E POTERI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - VIOLAZIONI - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RISPETTIVE CONDIZIONI E POTERI.*
Nelle controversie relative alle costruzioni a confine, se la lite si svolge tra privati, l'uno dei quali pretenda la reintegrazione del suo diritto di proprieta che assume leso dalla costruzione che l'altro ha eseguito in violazione di norme legislative o regolamentari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, il quale potra accertare soltanto incidentalmente l'eventuale illegittimita della licenza edilizia, al fine di disapplicarla. Se, invece, il privato impugna la legittimita della licenza edilizia, al fine di ottenerne l'annullamento, nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in quanto il privato non e titolare, nei confronti della pa, di un diritto soggettivo all'osservanza delle norme cui e condizionato il rilascio della licenza edilizia, sia per quanto attiene alla sostanza del provvedimento, sia per quanto attiene al modus procedendi; per cui il diritto di proprieta del privato e in tale Sede tutelabile soltanto in via indiretta e in coincidenza con l'interesse pubblico. (Conf 1197'73, mass n 363746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)