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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2139 del 03/02/2016 (Rv. 638778 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Tra corti d'appello nel procedimento di equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001 - Ammissibilità - Forma di decreto della pronuncia di incompetenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638778-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Qualora la corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, trattandosi di competenza inderogabile, a proporre d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata con decreto, trattandosi della forma prevista dall'art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)