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Sez. 1, Ordinanza n. 13727 del 17/09/2003 (Rv. 566923 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Conflitto negativo di competenza - Tra corti d'appello nel procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Forma di decreto della pronuncia di incompetenza - Rilevanza ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566923-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Qualora la corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., a proporre d'ufficio regolamento di competenza, "ex" art. 45 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dall'art. 3, comma 6, della citata legge n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)