Sez. 3, Sentenza n. 977 del 21/01/2010 (Rv. 611158 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo - Diniego di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 - Facoltà del locatore - Onere di provare la serietà della dedotta intenzione - Sussistenza - Onere di provare l'effettiva e concreta realizzazione dell'intento - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego di rinnovo del contratto di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha l'onere di provare la serietà della dedotta intenzione di disporre dell'immobile per uno degli usi previsti dalla norma citata e, pertanto, deve provare la realizzabilità tecnica e giuridica di tale intento senza, tuttavia, doverne dimostrare anche la concreta ed effettiva realizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)