Sez. 1, Sentenza n. 30792 del 06/06/2006 Cc. (dep. 18/09/2006) Rv. 234714 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 7 L. n. 251 del 2005 - Norma speciale rispetto a quella più generale dell'art. 58 quater, comma settimo bis, L. n. 354 del 1975 aggiunto dall'art. 7 L. n. 251 del 2005 - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art.47 ter, comma primo bis, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - per la quale la detenzione domiciliare può essere concessa nel limite di pena di due anni, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, con esclusione, tuttavia, dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ha natura di disposizione speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 58 quater, comma settimo bis, aggiunto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - la quale riguarda tutte le misure alternative, non concedibili per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Ne deriva che, qualora la detenzione domiciliare sia stata presa in considerazione quale beneficio alternativo all'affidamento in prova al servizio sociale, del quale non ricorrano i presupposti, la disposizione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, suddetto, prevale su quella di cui al succitato art. 58 quater, comma settimo bis.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)