Sez. 1, Sentenza n. 42415 del 22/11/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235585 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di seconda applicazione di una misura alternativa anche di specie diversa ai condannati recidivi qualificati - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58 quater, comma settimo bis, introdotto dall'art. 7 della L. n. 251 del 2005, che stabilisce che le stesse non possano essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata con titolo in esecuzione la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto cod. pen., non può essere interpretata, oltre la lettera della legge, nel senso che l'applicazione di una qualunque delle misure alternative preclude l'applicazione di una qualsiasi altra diversa misura. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'applicazione della detenzione domiciliare ad un condannato recidivo qualificato, al quale in precedenza era già stata concesso l'affidamento in prova).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)