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Sez. 6, Sentenza n. 32636 del 19/09/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 235137 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Determinazione della pena prevista per il reato - Modalità - Incidenza della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235137-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, solo se figurino "ab initio" nel fatto contestato dal P.M., ovvero se vengano riconosciute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, o dal tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in assenza delle suddette condizioni, potesse spiegare effetto il riconoscimento ad un coimputato della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)