Sez. 4, Sentenza n. 41269 del 09/02/2001 Cc. (dep. 20/11/2001) Rv. 220879 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Determinazione della pena prevista per il reato - Modalità - Incidenza della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, purché esse figurino ab initio nel fatto, così come contestato dal P.M., o siano successivamente ritenute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, ovvero dal tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.p.r n. 309 del 1990, per incidere sui termini di durata della custodia cautelare, doveva far parte dall'inizio della qualificazione giuridica del fatto contestato oppure essere definitivamente attribuita e non ancora "sub iudice").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)