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Sez. L - , Sentenza n. 25901 del 23/09/2021 (Rv. 662274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzione espulsiva - Successivo passaggio in giudicato della pronuncia di condanna penale per i medesimi fatti - Nuova sanzione espulsiva fondata sulla condanna penale - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il potere disciplinare validamente esercitato in relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del "ne bis in idem", parzialmente derogato dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 per i soli casi ivi espressamente previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, "in melius" o "in peius", alla statuizione penale. (Nella specie, la S.C., nel caso di una dipendente comunale, resasi responsabile di atti di calunnia nei confronti dei superiori, licenziata la prima volta per violazione dell'art. 3, comma 7, lett. f, del c.c.n.l. comparto Regioni ed enti locali dell'11 aprile 2008 - "id. est": recidiva di atti ostili e denigratori nei confronti di colleghi - e la seconda volta per effetto del passaggio in giudicato della condanna per calunnia, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. e, del predetto c.c.n.l., ha confermato l'illegittimità del secondo licenziamento, escludendo la ricorrenza delle ipotesi, normativamente previste, di possibile riedizione del potere disciplinare per il medesimo fatto, e ciò anche qualora l'annullamento del primo licenziamento, pronunciato con sentenza di primo grado, fosse divenuto definitivo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/2008 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)