Sez. L - , Sentenza n. 31366 del 03/11/2021 (Rv. 662685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | - Azienda ospedaliera - Direttore generale - Decadenza - Successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sullo "spoil system" - Mancata riammissione in servizio - Nuovo provvedimento di decadenza - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda ospedaliera, ove questi sia stato dichiarato decaduto dall'incarico in forza di una legge sullo "spoils system" poi dichiarata incostituzionale (nella specie, Corte cost., sentenza n. 104 del 2007, relativa alla l. r. Lazio n. 1 del 2004) e non sia stato reintegrato, deve ritenersi che, a séguito della decadenza da considerarsi "tamquam non esset" per effetto della pronuncia di incostituzionalità e in conseguenza del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione nell'ambito del sinallagma contrattuale, il rapporto di lavoro si sia ripristinato. Ne consegue che un nuovo provvedimento di decadenza del dirigente è possibile sulla base di motivi diversi da quelli sottesi al primo provvedimento decadenziale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/11/2004 num. 1 art. 55 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 13/06/2007 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 13/06/2007 num. 8 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)