Sez. L, Sentenza n. 2790 del 22/04/1983 (Rv. 427702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDO AZIENDALE CONCLUSO DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI UNO STABILIMENTO DELL'IMPRESA - EFFICACIA - LIMITAZIONE TERRITORIALE - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI ALTRO STABILIMENTO DELLA STESSA IMPRESA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDO AZIENDALE CONCLUSO DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI UNO STABILIMENTO DELL'IMPRESA - EFFICACIA - LIMITAZIONE TERRITORIALE - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI ALTRO STABILIMENTO DELLA STESSA IMPRESA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Di norma, il contratto collettivo produce i suoi effetti nello stesso ambito territoriale entro cui si estende la rappresentanza delle associazioni stipulanti e pertanto un contratto collettivo concluso dalle rappresentanze sindacali di uno stabilimento della impresa non è estensivamente efficace nei confronti dei dipendenti da altro stabilimento della stessa impresa. Tuttavia, data la natura negoziale di tali contratti è possibile che, anche al di fuori di un riconosciuto principio di gerarchia fra le due fonti collettive, l'accordo delle parti estenda i normali effetti spaziali di un accordo di stabilimento, stipulato per i lavoratori della Sede principale dell'impresa, anche ai lavoratori di sedi periferiche nel presupposto della ritenuta opportunità di assicurare normale uniformità di trattamento per tutto il personale dipendente, a qualunque unità produttiva appartenga, salva la necessità di provare siffatto accordo derogativo in modo specifico, anche mediante dimostrazione di una prassi aziendale o per facta concludentia, attraverso il comportamento delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2081
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)