Sez. L, Sentenza n. 7195 del 26/05/2001 (Rv. 547036 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro - Danno cosiddetto "differenziale" tra l'ammontare complessivo del risarcimento e la rendita liquidata dall'Inail - Determinazione - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Ai fini della determinazione del danno cosiddetto "differenziale" spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi causa ai sensi dell'art. 10, commi sesto e settimo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il danno complessivo e la rendita corrisposta dall'Inail (alla quale è del tutto estranea la consistenza del diritto di regresso esercitato dall'Istituto verso i responsabili civili ex art. 11 d.P.R. cit.) debbono essere attualizzati al momento della decisione; peraltro, il risarcimento del danno deve comprendere gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata con scadenza periodica dal fatto illecito, mentre per la determinazione della rendita, da calcolarsi in base alle tabelle di cui all'art. 39 dello stesso d.P.R., occorre avere riguardo, anziché alle variazioni del potere di acquisto della moneta, al meccanismo legale di rivalutazione (triennale e annuale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge 10 maggio 1982 n. 251) previsto dall'art. 116, settimo comma, del medesimo d.P.R. (come modificato dall'art. 1 della citata legge n. 251 del 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)