Sez. L, Sentenza n. 5100 del 02/04/2003 (Rv. 561741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Determinazione dell'ammontare della rendita e sua rivalutazione - Successione di leggi nel tempo - Criteri uniformi - Determinazione della retribuzione media giornaliera - Revisione dopo un lasso di tempo - Condizione - Variazione del costo della vita superiore ad una soglia determinata per legge.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In relazione alla determinazione delle rendite per inabilità permanente dovute dall'INAIL ed alla rivalutazione delle stesse, il sistema normativo delineato prima dall'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, poi dall'art. 1 della legge n. 251 del 1982 e infine dall'art. 111 della legge n. 412 del 1991 è sostanzialmente omogeneo, in quanto trova il suo perno sempre nella determinazione della retribuzione media giornaliera fissata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, soggetta a revisione dopo un periodo di tempo (la cui durata è individuata diversamente dalle tre leggi) , purché si sia medio tempore verificata una variazione del costo della vita superiore ad una determinata soglia (anch'essa fissata in misura diversa da ogni singola legge).
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 1, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)