Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7615 del 23/03/2017 (Rv. 643819 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Prevenzione - Determinazione – Criteri - Fattispecie in tema di giudizio pendente innanzi alla Repubblica di San Marino.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
In caso di litispendenza internazionale, spetta al giudice italiano individuare le regole di prevenzione fissate dalla legge dello Stato estero per verificare il tempo in cui è stato instaurato il giudizio straniero rispetto a quello nazionale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno proposto da una compagnia assicuratrice per l’accertamento dei danni sofferti dal proprio assicurato a seguito di sinistro stradale, provvedimento motivato dall'anteriore pendenza, nella Repubblica di San Marino, di un giudizio di risarcimento danni derivati dallo stesso sinistro nel quale la compagnia aveva ritenuto di intervenire, così determinando anche la coincidenza soggettiva tra i due giudizi).
Riferimenti normativi: Legge del 1995 num. 218 art. 7 com. 1, Legge del 1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)