Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624042 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Sospensione del processo per litispendenza internazionale - Obbligatorietà - Conseguenze - Motivazione specifica circa le ragioni della sospensione - Necessità - Esclusione - Constatazione dei presupposti normativi della sospensione - Sufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
La sospensione del processo per litispendenza internazionale è obbligatoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, a differenza della sospensione per pregiudizialità della causa straniera, che è facoltativa, ai sensi del successivo comma terzo. Ne consegue che, nell'ipotesi di litispendenza internazionale, non è necessaria una motivazione specifica in ordine alle ragioni della disposta sospensione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell'esistenza delle condizioni per essa normativamente previste.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)