Sez. 6, Sentenza n. 12328 del 24/01/2007 Cc. (dep. 23/03/2007) Rv. 236397 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Destinazione ad uso personale - Applicabilità - Esclusione - Modesta quantità di principio attivo - Non punibilità - Esclusione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante da stupefacente, la modesta quantità di principio attivo ottenibile non assume rilievo, posto che in detta ipotesi deve escludersi la riconducibilità della condotta ad un utilizzo meramente personale; nè può invocarsi l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. (sotto il profilo del reato impossibile), in quanto la modesta entità del principio attivo assume rilevanza esclusivamente ai fini della graduazione di gravità della condotta antigiuridica.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)