Sez. 4, Sentenza n. 8142 del 20/01/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233665 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Non punibilità - Condizioni.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione di piante da stupefacente può essere ritenuta non punibile solo se, una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi, risulti in concreto inoffensiva, cioè inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. Ciò che può verificarsi, ad esempio, nel caso della coltivazione di una sola pianta da cui possa estrarsi un esiguo quantitativo di sostanza stupefacente insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 com. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)