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Sez. 4, Sentenza n. 8142 del 20/01/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233665 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Non punibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233665-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

La coltivazione di piante da stupefacente può essere ritenuta non punibile solo se, una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi, risulti in concreto inoffensiva, cioè inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. Ciò che può verificarsi, ad esempio, nel caso della coltivazione di una sola pianta da cui possa estrarsi un esiguo quantitativo di sostanza stupefacente insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 com. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)