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Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 09/11/1978 (Rv. 394878 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DA UN TERZO PER RIVENDICARE LA PROPRIETA O ALTRO DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - BUONA FEDE DELL'AGGIUDICATARIO TENUTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN FAVORE DEL TERZO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394878-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DA UN TERZO PER RIVENDICARE LA PROPRIETA O ALTRO DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - BUONA FEDE DELL'AGGIUDICATARIO TENUTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN FAVORE DEL TERZO - INSUSSISTENZA.*

In Sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art 586 cod proc civ), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprieta od altro diritto reale sul bene medesimo. Pertanto, lo aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non puo ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 1147 e segg cod civ, per il solo fatto di aver acquistato in Sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, e configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nello art 2921 cod civ, sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perche questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dello aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene. (V 655/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)