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Sez. 1, Sentenza n. 13212 del 10/09/2003 (Rv. 566715 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Poteri del giudice - Ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da un terzo per rivendicare la proprietà o altro diritto reale sull'immobile - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566715-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)