Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013 (Rv. 625492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Condanna per prestazioni soggette a tale imposta - Titolo esecutivo privo di espressa menzione circa la sua debenza - Diritto del creditore di agire "in executivis" anche per tale importo - Sussistenza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Ove non sia diversamente statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva, l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui sia carente, sul punto, un'espressa menzione nel titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)