Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011 (Rv. 617515 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Natura di titolo esecutivo della relativa statuizione di condanna - Rimborso in favore della parte vittoriosa dell'I.V.A. dovuta al suo difensore per le prestazioni professionali - Possibilità per detta parte, in relazione alla sua qualità, di portarla in detrazione - Incidenza ostativa ai fini della condanna - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato, per difetto di legittimazione passiva, la domanda di restituzione dell'importo dell'IVA corrisposto dalla controparte vittoriosa al proprio difensore ed avanzata dal soccombente nei confronti di quest'ultimo, mai dichiaratosi antistatario, dovendo una tale pretesa essere rivolta unicamente nei confronti della detta controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)