Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376576 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - NATURA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - NATURA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*
Poiche l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni depenalizzate del codice della strada, configura un atto amministrativo, l'enunciazione dei motivi, legittimanti la manifestazione di volonta in essa contenuta, puo consistere in un semplice riferimento agli Atti del procedimento amministrativo, giacche anche cosi e possibile porre in luce gli elementi necessari per consentire al privato di proporre opposizione, ed al pretore, competente sull'opposizione medesima, di effettuare il controllo a lui demandato. (Conf 1646/72, mass n 358483).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)