Sez. U, Sentenza n. 1646 del 24/05/1972 (Rv. 358483 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA DEL PREFETTO PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE DI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE DEL CODICE STRADALE - NATURA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA DEL PREFETTO PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME COSTITUENTI LA SANZIONE DI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE DEL CODICE STRADALE - NATURA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*
Poiche l'ordinanza-ingiunzione del prefetto per il pagamento delle somme costituenti la sanzione di violazioni depenalizzate del codice della strada, e un atto amministrativo, nulla vieta che l'enunciazione dei motivi che legittimano la manifestazione di volonta in essa contenuta (enunciazione tassativamente prescritta dal primo comma dell'art 9 della legge n 317 del 1967) possa consistere in un semplice richiamo agli Atti del relativo procedimento, giacche anche cosi e possibile porre in luce gli elementi necessari per consentire al privato di proporre l'opposizione e al pretore di effettuare il controllo a lui demandato.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)