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Sez. 5, Ordinanza n. 23276 del 28/08/2024 (Rv. 672078-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Costituzione della parte con più difensori - Notificazione del ricorso - Irreperibilità del primo difensore - Rinnovo dell'adempimento nei confronti del secondo difensore - Rinuncia al mandato - Irrilevanza - Ultrattività del mandato.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672078-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

La presenza in giudizio di più difensori per la stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell'adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l'ultrattività del mandato prevista dall'art. 85 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)