Sez. L - , Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022 (Rv. 665734 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Conseguenze - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta rinuncia alla procura - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
Per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata. (Nella specie, la S.C., rilevato che il giudizio di legittimità era stato ritualmente introdotto in base a ricorso recante valida procura, rispetto alla disposizione di cui all'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, rilasciata all'originario difensore, ha considerato ininfluente la rinuncia al mandato di quest'ultimo e la verifica di conformità alla citata disposizione del mandato poi conferito a diverso difensore).
Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)