Sez. 3, Sentenza n. 6322 del 16/05/2000 (Rv. 536559 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 cod.proc.civ. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. cod.proc.civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. nel caso di una controversia intentata nei confronti di un curatore fallimentare in proprio avente il medesimo "petitum" di un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi a un giudice diverso instaurato dallo stesso attore nei confronti della curatela fallimentare in persona del curatore medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)