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Sez. 5, Sentenza n. 3936 del 18/03/2002 (Rv. 553120 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Nullità della notifica dell'avviso di accertamento - Deduzione da parte del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie - Interesse - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553120-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l'effettiva sua partecipazione all'interessato, quali quelle in cui si discuta - ad esempio - della validità o dell'impugnabilità di atti successivi, o dell'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal suo potere di rettifica. Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro un avviso di accertamento abbia dimostrato di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che può invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione o l'eventuale decadenza di controparte.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)