Sez. 5, Sentenza n. 11354 del 03/09/2001 (Rv. 549141 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Firma del notificante - Illegibilità - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Condizioni - Inesistenza o inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento - Deduzione da parte del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie - Interesse - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
L'illegibilità della firma di colui che ha eseguito la notificazione dell'avviso di accertamento non comporta l'inesistenza dell'adempimento, salvo che l'impossibilità dell'identificazione delle sue generalità risulti assoluta dal contesto dell'atto e valga a superare la presunzione di appartenenza del notificante all'ufficio competente. In ogni caso, l'autonomia della natura sostanziale da quella processuale dell'accertamento fiscale esclude che l'inesistenza o l'inefficacia della notificazione dell'avviso al contribuente ed il conseguente mancato raggiungimento della finalità di provocatio ad opponendum dell'obbligato possano riflettersi anche sull'aspetto oggettivo dell'accertamento medesimo. Pertanto, salvo che l'inesistenza della notifica abbia comportato il sopravvenire di una decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercizio della propria pretesa e sia stata formulata la corrispondente eccezione, non sussiste altro interesse del contribuente, che abbia impugnato l'avviso di rettifica, a dolersi di tale inesistenza se non quello a negare l'eventuale contestata tempestività della sua impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)