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Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 09/10/1971 (Rv. 353990 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353990-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 145 comma primo cod civ, nella parte in cui non subordina alla condizione della moglie che abbia mezzi sufficienti, il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio che e necessario per la vita, anche nel caso di separazione per colpa esclusiva del marito (sentenza n 133 del 13 luglio 1970, applicabile, quale ius superveniens, ai giudizi in corso di svolgimento) anche nel caso di separazione per colpa del marito il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie, deve tener conto delle condizioni economiche di questa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)