Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 24/11/1972 (Rv. 361325 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SEPARAZIONE CONSENSUALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DI ENTRAMBI I CONIUGI - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SEPARAZIONE CONSENSUALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DI ENTRAMBI I CONIUGI - RILEVANZA.*
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n 47 del 23 maggio 1966 - che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dello art 156, comma primo, cod civ, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione personale senza colpa di alcuno dei coniugi, l'Obbligo del mantenimento della moglie,, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei, ed all'altra sentenza della stessa Corte n 133 del 13 luglio 1970, che ha dichiarato illegittimo l'art 145, comma primo, dello stesso codice, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito al mantenimento, nella Determinazione dell'assegno in favore della moglie, deve tenersi conto dei mezzi economici di entrambi i coniugi. (Conf 2986'71, mass n 354259; 2797'71, mass n 353990).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)