Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. (dep. 05/11/2009) Rv. 245518 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ATTI URGENTI | Assunzione delle prove non rinviabili - Forme previste per il dibattimento - Conseguenze.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ATTI URGENTI
La decisione in ordine alla richiesta di assunzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento delle prove non rinviabili può essere adottata sulla base di tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in ragione del rinvio alle forme dibattimentali e non a quelle proprie dell'incidente probatorio, con l'ulteriore conseguenza che la richiesta del pubblico ministero, appunto perché non si fa applicazione delle disposizioni sull'incidente probatorio, non deve essere notificata alla difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)