Sez. 5, Sentenza n. 601 del 11/02/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 208173 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI | Atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato - Accertamento tecnico disposto a norma dell'art. 359 cod. proc. pen. ai fini della valutazione della pericolosità dell'imputato - Possibilità di compimento - Esclusione - Utilizzabilità ai fini dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI
In tema di attività integrativa di indagine ex art. 430 cod. proc. pen., non è utilizzabile ai fini della valutazione della pericolosità dell'imputato per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza l'accertamento sulla persona dell'imputato disposto dal pubblico ministero ex art. 359 cod. proc. pen. nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Infatti, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, è precluso al pubblico ministero lo svolgimento di atti che implichino la partecipazione dell'imputato, e ciò anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari, non operando al riguardo l'art. 430 cod. proc. pen. alcuna distinzione. Nel caso in cui occorra disporre accertamenti urgenti sulla pericolosità dell'imputato, soccorre del resto la disposizione dell'art. 467 cod. proc. pen., che prevede, su richiesta di parte, l'assunzione di prove non rinviabili da parte del presidente del tribunale o della corte di assise con l'osservanza delle forme previste per il dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 313 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 467, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)