diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1226 del 26/02/1986 (Rv. 444700 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO IN ITALIA TRA CITTADINI ITALIANI - DISTACCO DEL DIPENDENTE ALL'ESTERO - ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA LEGGE STRANIERA - NECESSITÀ DI PATTUIZIONE ESPRESSA.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444700-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO IN ITALIA TRA CITTADINI ITALIANI - DISTACCO DEL DIPENDENTE ALL'ESTERO - ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA LEGGE STRANIERA - NECESSITÀ DI PATTUIZIONE ESPRESSA.*

Il contratto di lavoro, stipulato in Italia fra cittadini italiani, ma implicante il distacco del dipendente all'estero, presso una diversa impresa, può restare soggetto alla legge straniera, con riguardo a determinate spettanze retributive (nella specie, per lavoro straordinario), solo in forza di un patto stipulato a norma dell'art. 25 disp. Prel. Cod. civ.; la sussistenza o meno di un tale patto deve essere riscontrata secondo gli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale, e quindi esaminando il complesso delle clausole del rapporto, non soltanto quelle inerenti a dette spettanze, e tenendo altresì conto dell'estraneità al rapporto stesso di detto terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)